Art. 24.
(Potere sostitutivo della Regione).

      1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.
      2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

 

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